Allegati 3 e 4-ter


Allegato 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto
di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di
prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un
nuovo contratto il distributore consegna
o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Nome Cognome: Fabio Salvatore Greco (Ditta - General Insurance)
N° Iscrizione RUI: B000004187
Sezione: B
Data iscrizione : 15-10-2021
Indirizzo e-mail: polizze.online@hotmail.it
Indirizzo PEC: general.insurance@pec.it
Telefono: 023567485 - 3474404801
Sito internet: www.atlanteassicurativo.it
L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS Via del Quirinale 21- 00187, Roma

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo
A - Sul sito internet e/o nei locali dell'intermediario sono pubblicati i seguenti elenchi:
1. Elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali General Insurance di Greco Fabio
Salvatore ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.
2. Elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Si rende noto al contrante che, in caso di offerta fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza, può
richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
(X) l'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
(X) Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
L'attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che
copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve
rispondere a norma di legge.
Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto all'impresa preponente o all'intermediario. Per i reclami all'intermediario può rivolgersi ai seguenti
recapiti: fginfoass@libero.it con le seguenti modalità (tramite email).
Per i reclami all'impresa preponente si fa rinvio ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente non
dovesse essere soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o
dell'impresa entro il termine di legge, ha altresì la facoltà di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP
Aggiuntivo.
Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.


Allegato 4-ter

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente
documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio
sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima
della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Nome e Cognome/Denominazione sociale : Fabio Salvatore Greco
N° di iscrizione al Rui / Sezione B : B000004187

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

A) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di
metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
B) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
C) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
D) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
E) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze obbligo di informare il contraente di tale
circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto
assicurativo non può essere distribuito.
F) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile,
nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui
all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
individuato per ciascun prodotto.
G) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al
contraente di prendere una decisione informata.